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AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
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L'articolo 5 del D.Lgs. n.33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" ha introdotto il diritto di accesso civico, che riconosce a chiunque il diritto di accedere a dati e documenti senza necessità di dimostrare un interesse legittimo.
Successivamente, con l'approvazione del D.Lgs. n.97/2016, è possibile distinguere due forme di accesso civico:
Accesso civico semplice (art.5, comma 1, D.Lgs. n.33/2013) concernente dati e documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria
Accesso civico generalizzato (art.5, comma 2, D.Lgs. n.33/2013) concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare.
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