La polizza di RC Professionale è un contratto assicurativo che tutela il patrimonio del professionista per far fronte a richieste di risarcimento dei danni cagionati a terzi nell’esercizio della professione. Dal 14 agosto 2013 è un obbligo di legge - Dpr 137/2012 (G.U. 189/2012) del D.L. 138/2011 Legge 148/2011: “Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai Consigli Nazionali e dagli Enti Previdenziali, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. La violazione della disposizione costituisce illecito disciplinare.
Sul mercato assicurativo sono presenti prodotti con formulazione della garanzia “a rischi nominati” dove vengono espressamente elencate le attività coperte oppure le cosiddette coperture “All risks” di origine anglosassone che garantiscono l’attività del geometra esercitata ai sensi di legge e regolamenti vigenti ad eccezione ciò che è espressamente escluso
Oggi tutti i contratti operano in regime di “Claims Made” ovvero sono coperte le richieste di risarcimento danni pervenute per la prima volta e denunciate all’assicuratore durante la validità del contratto e riferite ad attività professionale svolta durante il medesimo periodo o nel periodo di retroattività ove previsto e purchè non derivanti da fatti noti prima della stipula.
No.
Non sempre. E’ necessario valutare con attenzione il contratto. Ogni compagnia in sede di offerta ha facoltà di concedere o meno il periodo di “Retroattività”, per quale durata e a quale costo. E’ importante quindi valutare contratti che prevedono una retroattività più ampia possibile, meglio se ILLIMITATA ovvero senza limiti di tempo.Particolare attenzione va prestata a quei contratti che prevedono una retroattività limitata nel tempo (es. retroattività 2-3 anni).
Il questionario è una raccolta di informazioni necessarie alla compagnia per valutare l’assumibilità o meno del rischio e a quali condizioni. E’ necessario compilare il questionario con la massima attenzione. Le dichiarazioni devo essere veritiere, precise, dettagliate e non devono omettere alcuna informazioni. Dichiarazioni inesatte, reticenze possono invalidare parzialmente o totalmente il diritto all’indennizzo e rendere anche nullo il contratto.
Si, generalmente tutte le polizze di RC sono valide per eventuali errori cagionati dai dipendenti, anche in caso di comportamenti dolosi.
Tutte le polizze di RC Professionale prevedono franchigie o scoperti che rappresentano la parte di danno risarcito a terzi che rimane a carico dell’assicurato. Sul mercato assicurativo tali franchigie/scoperti sono espresse in forme diverse. Ci sono compagnie per prevedono solo franchigia fissa espressa in € xx, indipendentemente dall’entità del danno e sono da preferire in quanto l’assicurato conosce a priori il quantum che rimane a suo carico. Altre prevedono uno scoperto in forma percentuale (esempio 10%) dell’importo del danno. In questo caso la somma a carico del professionista non è certa e potrebbe essere estremamente elevata. Forme di contenimento dello scoperto sono la previsione in polizza di un suo valore massimo espresso in € xx e quindi determinato (es.: scoperto 10% del danno col massimo di € 10.000,00).
Non sempre. Alcune compagnie prestano tali coperture nell’ambito della fattispecie di cui all’articolo 1669 del codice civile e quindi limitando l’operatività ai soli danni derivanti da crollo, rovina totale o parziale e gravi difetti. In tali ipotesi sono esclusi tutte le altre tipologie di danno.
Sono coperte le sanzioni inflitte ai clienti e causate da errore professionale dell’assicurato. Sono sempre escluse le sanzioni inflitte all’assicurato.
No; la polizza di RC Professionale copre solo l’attività libero professionale. Per l’attività svolta come dipendente pubblico si consiglia l’acquisto di specifica e diversa polizza RC Patrimoniale in quanto si può essere oggetto di azioni di rivalsa da parte della Corte dei Conti per responsabilità amministrativa/danno erariale cagionato allo Stato.
Devo notificarla, nei termini previsti dal contratto assicurativo in corso, alla società assicuratrice con lettera raccomandata, avendo cura di avvisare anche l’intermediario che ha in gestione la polizza (agente o broker). Non devo assolutamente “parcheggiarla in ufficio” in attesa di inizio di procedimento civile. In quest’ultimo caso oltre a correre un rischio di prescrizione dei diritti dell’assicurato, quest’ultimo si espone a rischio di “addebito dei maggiori costi” che la società assicuratrice avrebbe potuto evitare se prontamente avvisata delle pretese del terzo sin dalla richiesta danni (es.: spese legali aggiuntive, maggior esborso per mancata transazione, ecc.)
Normalmente no; per un’adeguata tutela e necessario dotarsi di specifica polizza di Tutela Legale Penale che prevede il rimborso delle spese sostenute per la nomina di un proprio legale e/o perito di fiducia.