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06/08/2024

Codice dei contratti pubblici, alla Camera dei Deputati interviene il consigliere CNGeGL Paolo Ghigliotti

All’audizione promossa dalla VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati, per il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati è intervenuto con una sua relazione il consigliere Paolo Ghigliotti. La discussione si è basata su quattro tematiche delle risoluzioni Mazzetti, Manes, Santillo e Milani, relative alla possibilità di apportare alcune modifiche al Codice dei contratti pubblici sullo svolgimento delle procedure di affidamento, la revisione dei prezzi e l'esecuzione degli appalti

 

Un momento decisivo per evidenziare l’impatto delle modifiche e le relative conseguenze al nuovo Codice (D.l. 31 marzo 2023, n. 36). Questo, al centro dell’incontro a cui ha preso parte l’esponente della categoria dei geometri, con l'obiettivo di regolare la materia degli appalti pubblici e delle concessioni amministrative, creando un sistema capace di adeguare la disciplina dei contratti pubblici a quella del diritto europeo, ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali.

Un’occasione cruciale in cui il consigliere CNGeGL Paolo Ghigliotti ha sottolineato l'importanza di garantire maggiore efficienza e trasparenza nei processi di affidamento dei contratti pubblici, sottolineando come le variazioni proposte potrebbero cambiare significativamente la qualità delle opere pubbliche, i tempi e i costi di realizzazione.

In sintesi, e per punti, ecco quanto è stato relazionato:

  • circa l’attenzione posta sull’art. 114 da parte di RPT e in tema di direzione dei lavori, si è concordato sul fatto che il direttore dei lavori assolva anche alla importantissima funzione di verificare e attestare le migliorie proposte dalle singole imprese, che si richiede siano oggetto di adeguata quantificazione economica affinché possano successivamente essere contrattualizzate. Un passaggio essenziale sia per il professionista tecnico, a cui saranno così riconosciute le proprie competenze in base alle ulteriori richieste, ma soprattutto per l’Ente che avrà contezza degli interventi migliorativi previsti e disporrà degli strumenti contrattuali per pretenderne l’effettiva realizzazione;
  • relativamente al medesimo tema, si è richiesta l’eliminazione della previsione di affidamento esterno solo in subordine, ciò quantomeno per i piccoli Enti, in modo da evitare ripercussioni negative legate all’allungamento dei tempi di affidamento degli incarichi professionali, attualmente vincolate alla preventiva procedura di verifica della disponibilità di analoghe figure professionali interne alla Pubblica Amministrazione;
  • si è illustrata la proposta di separare - come lo è già per i valori sopra soglia - il ruolo di coordinatore di sicurezza dal direttore dei lavori, così da ottenere maggiore autonomia nella gestione, ad indubbio vantaggio della sicurezza dei cantieri;
  • riprendendo poi l’art. 116, e in analogia alla posizione assunta da RPT, in merito al collaudo e alla verifica di conformità è stato espresso che non si è a favore dell’abbassamento da 6 a 4 mesi. Ciò in base a quanto previsto - per le opere minori - dall’articolo 50, comma 7 che assegna al certificato di regolare esecuzione (CRE) la valenza di essere sostitutivo del collaudo, soddisfacendo in parte questa esigenza di accelerazione;
  • sulla procedura di subappalto, ripreso l’art. 119, si è convenuto con le proposte formulate in tre risoluzioni. C’è bisogno infatti di una maggiore regolamentazione del subappalto a cascata. Un esempio potrebbe consistere nella verifica della congruità dei contratti dopo il secondo livello di subappalto o estendere l’obbligo di iscrizione alle white-list, per tutti gli operatori economici incaricati di prestazioni in subappalto. Questa modifica avrebbe un duplice effetto: aumentare il numero degli operatori economici che si sottopongono volontariamente al controllo, e assicurare il rilascio dell’autorizzazione al subappalto nei termini stabiliti dallo stesso art.119, evitando così il formarsi del silenzio assenso che, in caso di verifica negativa postuma, a volte tardiva comprometterebbe oltre modo l’efficacia e l’esistenza di questo subappalto;
  • quanto alle varianti, riprendendo l’art. 120, la proposta formulata in tre risoluzioni esaminate di procedere alla riduzione del “quinto d’obbligo”, di intesa con la RPT, è stato ritenuto che procedere alla riduzione di detto limite potrebbe andar a costituire un rallentamento per le attività delle stazioni appaltanti, che si troverebbero a dover continuativamente negoziare il prezzo con l’impresa affidataria.

Inoltre, relativamente al Collegio Consultivo Tecnico, a nome del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati è stata chiesta la possibilità aggiungere geologi e geometri tra i professionisti individuati all’art.1 dell’Allegato V2, quantomeno se nominati dalle parti.

La Commissione ha accolto con interesse le osservazioni enunciate, riconoscendo il contributo della Categoria alla discussione.

 

QUI la registrazione integrale dell’audizione (l’intervento del consigliere CNGeGL Paolo Ghigliotti inizia dal minuto 15:14 in poi)