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Dalla modulistica l’interpretazione delle norme del Salva casa
Gli infortuni e le morti sul lavoro, continuano purtroppo a rappresentare una ferita profonda per il nostro Paese. Nonostante un quadro normativo in continua evoluzione, caratterizzato dal susseguirsi di leggi, campagne di sensibilizzazione e appelli pubblici, purtroppo i numeri degli infortuni e dei decessi sul lavoro restano ancora tragicamente troppo alti. In questo articolo, a cura del consigliere nazionale CNGeGL Paolo Ghigliotti per DIAC – Diario Infrastrutture Ambiente Costruito, viene approfondito questo aspetto e non solo
L’accordo sulla modulistica unificata e standardizzata in materia edilizia sottoscritto il 27 marzo in Conferenza unificata, rappresenta un passaggio fondamentale per la corretta applicazione delle norme di modifica del Dpr 380/2001 decretate dal salva-casa.
Alle regioni il compito di adeguare i contenuti alle proprie disposizioni entro il 9 maggio 2025 e ai comuni, in ogni caso, il necessario aggiornamento dei modelli entro il 23 maggio 2025.
Nell’inerzia da parte degli enti locali, trascorsi trenta giorni dalla scadenza dei termini previsti dalla Conferenza, i cittadini e le imprese potranno comunque utilizzare la nuova modulistica, ai sensi dell’articolo 24 comma 3 del Dl 90/2014.
Le regioni dovranno chiudere i contenuti in poco più di un mese, quasi certamente prima ancora di aver aggiornato la propria legge, con un lavoro di integrazione dei quadri modificabili (quelli che al fianco del titolo riportano un asterisco) non certo semplice e di fatto inverso rispetto alla logica che vorrebbe l’uscita dei modelli dopo il recepimento del salva-casa.
L’accordo è riferito ai modelli Permesso di costruire, SCIA, SCIA alternativa al PDC e CILA. Per il modello di SCIA-agibilità, si dovrà attendere una nuova conferenza.
La modulistica è uno strumento operativo che facilita l’operato del tecnico nel complesso quadro normativo vigente, definendo non solo i passaggi edilizi, ma anche quelli sulle norme di raccordo, come ad esempio le sanitarie e di rispetto dei vincoli.
In questo senso, il lavoro svolto è certamente positivo e in linea con gli schemi proposti nel 2017. È pur vero che il testo del salva-casa è talvolta di difficile interpretazione, tanto che il Mit a fine gennaio ha divulgato le linee di indirizzo interpretativo.
Due importanti temi interpretativi sono stati esplicitamente indicati in Conferenza.
Il primo riguarda un aspetto che la stessa Rete delle Professioni Tecniche aveva proposto in audizione alla Commissione VIII della Camera il 13 giugno 2024, riferito all’articolo 9-bis (lo stato legittimo dell’immobile). L’accordo stabilisce che si debbano intendere verificati, e pertanto ricompresi nello stato legittimo, anche i titoli formatisi implicitamente per silenzio-assenso, come nel caso della SCIA e SCIA alternativa al PDC, quando sia stata fornita l’indicazione degli estremi del titolo originario e di quelli successivi, senza che l’amministrazione abbia poi contestato eventuali difformità. Nei modelli il chiarimento è lasciato a una nota al quadro “regolarità urbanistica e precedenti edilizi”.
Il secondo sancisce che per la regolarizzazione degli interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo rilasciato prima dell’entrata in vigore della legge 10/1977, si applica il regime sanzionatorio di cui all’art. 36 bis, comma 5, lettera b), prima parte, del Dpr 380/2001, da un minimo di 1.032 euro a un massimo di 10.328 euro. L’interpretazione era necessaria, in quanto l’articolo 34-ter comma 3 si limita ad indicare il regime sanzionatorio dell’articolo 36-bis comma 5, che comprende ben quattro diverse modalità di calcolo dell’oblazione.
Oltre a questi è interessante l’indicazione contenuta nel modello di asseverazione della SCIA al quadro “Sanatoria e regolarizzazioni per interventi già realizzati e in corso di esecuzione”. Per le opere in difformità da un titolo edilizio (parziale o essenziale) si consente al tecnico di proporre la realizzazione di interventi, anche strutturali, necessari per la sicurezza e/o la rimozione delle opere non sanabili.
Nel Dpr 380 tale adempimento era esclusivamente in capo allo Sportello unico; prevederlo in fase di presentazione della SCIA, risolve il problema di una potenziale asseverazione tecnica non corrispondente allo stato dell’immobile.
Il quadro “dichiarazione di tolleranze” aggiunto in tutti i modelli di asseverazione tecnica e nella CILA, opportunamente integra le fasce con i simboli minore/uguale e maggiore/uguale (ad esempio, non si sapeva che tolleranza applicare a un alloggio di 300 mq. esatti).
Un aspetto da sempre contestato è l’obbligo rimasto in capo ai tecnici di attestare la data di realizzazione dell’intervento quando sia impossibile accertarne diversamente l’epoca: la modulistica non può risolvere la stortura, ma accoglie l’interpretazione delle linee di indirizzo inserendo la possibilità di dichiarare l’epoca dell’intervento.
Restano ancora difficoltà interpretative che i modelli non riescono (o possono) risolvere. Sono, ad esempio, quelle riferite alla riduzione delle altezze e delle superfici degli alloggi monostanza, aggiunte al quadro “conformità igienico sanitaria”, oppure la gestione delle autorizzazioni sismiche (meglio definibili “in zona sismica”) per le tolleranze, o ancora il difficile coordinamento, anche interno allo stesso Dpr 380, della compatibilità paesaggistica con incrementi di superficie e volume (aggiunta al quadro dedicato, ma senza alcuna ulteriore specifica).
Nell’attesa di conoscere se i modelli recepiti su scala regionale miglioreranno la chiave interpretativa, rimane irrisolto il tema sulle procedure da rispettare per regolarizzare degli interventi eseguiti entro l'11 maggio 2006 per i quali il titolo che ne ha previsto la realizzazione è stato rilasciato dagli enti locali senza previo accertamento della compatibilità paesaggistica (art. 3 comma 4-bis inserito in fase di conversione), considerato che sono esclusi dalla nuova modulistica.
QUI l’articolo pubblicato su DIAC – Diario Infrastrutture Ambiente Costruito