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Cassazione e compravendite: la conformità catastale garantisce la validità dell’atto
La sentenza n. 27531/2025 della Corte di Cassazione chiarisce che solo l’assenza totale della dichiarazione di conformità catastale comporta la nullità del contratto. Un pronunciamento che rafforza il ruolo dei Geometri e la centralità della precisione tecnica nel garantire sicurezza giuridica e trasparenza nelle transazioni immobiliari
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 27531 del 16 ottobre 2025, ha chiarito definitivamente i confini della validità degli atti di compravendita in presenza di irregolarità catastali. Come spiegato da Angelo Busani su Il Sole 24 Ore, solo la totale assenza della dichiarazione di conformità catastale comporta la nullità dell’atto; al contrario, vizi o difformità parziali che non incidono in modo sostanziale non ne compromettono la validità: la vendita resta efficace.
Si tratta di un orientamento che rimuove ogni incertezza interpretativa e rafforza il valore della competenza tecnica nel processo di aggiornamento catastale. Per i Geometri, professionisti impegnati quotidianamente nella verifica e nell’affidabilità dei dati, è una conferma importante: la certezza del catasto è la base della certezza contrattuale e della tutela delle parti.
La decisione si colloca nel solco della digitalizzazione e automazione dei procedimenti tecnici promossi dall’Agenzia delle Entrate, valorizzando al contempo la qualità e la responsabilità professionale dei tecnici redattori. Un equilibrio che pone la figura del Geometra al centro del sistema di garanzia tra correttezza catastale e sicurezza giuridica del mercato immobiliare.
"La vera garanzia della conformità catastale - commenta il consigliere nazionale CNGeGL Ernesto Alessandro Baragetti - risiede nella competenza tecnica dei professionisti. L’automazione dei processi non sostituisce la responsabilità, ma ne valorizza il ruolo: precisione e affidabilità restano il fondamento della certezza contrattuale".
QUI per il link alla sentenza della Corte di Cassazione n. 27531/2025: