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Ausiliari del giudice, la Corte Costituzionale si pronuncia per garantire una remunerazione equa
Con la sentenza n. 16 del 10 Febbraio 2025 la Corte Costituzionale ha chiarito che la riduzione per le vacazioni successive alla prima è contraria alla Costituzione. Una decisione che evidenzia l'urgenza di una riforma complessiva del sistema tariffario, indispensabile per garantire una retribuzione adeguata ai professionisti tecnici e preservare la qualità del servizio giudiziario
Nel caso di compensi a tempo per l’attività prestata dagli ausiliari del giudice, il sistema di calcolo basato sulla vacazione, unità di misura pari a due ore di impegno del professionista, non può distinguere tra la prima vacazione e quelle successive.
È quanto ha deciso la Corte Costituzionale con la sentenza n. 16 del 10 febbraio 2025 con cui viene dichiarata la illegittimità costituzionale dell’articolo 4, secondo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, agli interpreti e ai traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria), nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione.
La Corte ha ritenuto irragionevole questa distinzione, sottolineando che essa accentua la sproporzione tra il compenso riconosciuto e il valore della prestazione dell'ausiliare, compromettendo il diritto a un'adeguata remunerazione e la qualità del servizio reso.
La questione era stata sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, che aveva censurato la norma perché l’entità “irrisoria” degli attuali onorari darebbe luogo ad un assetto normativo che sacrifica il diritto all’adeguata remunerazione del professionista e lede la garanzia dell’equo processo, non assicurando a tal fine la qualità minima della prestazione dell’ausiliare.
QUI la comunicazione del presidente CNGeGL Paolo Biscaro
QUI il comunicato stampa della Corte Costituzionale